L’Europa entra in una nuova fase della regolamentazione dell’intelligenza artificiale, nella quale non conta soltanto ciò che una tecnologia è capace di fare, ma anche la possibilità per le persone di comprendere quando stanno interagendo con un sistema automatico o quando ciò che vedono, ascoltano e leggono è stato creato o modificato artificialmente.
Per molti anni abbiamo osservato l’intelligenza artificiale chiedendoci soprattutto fino a dove sarebbe riuscita ad arrivare, quali lavori avrebbe potuto svolgere, quali problemi sarebbe stata capace di risolvere e quanto sarebbe diventata simile all’intelligenza umana, mentre oggi quella domanda sta progressivamente lasciando spazio a un problema quasi opposto, perché più questi sistemi diventano capaci di produrre conversazioni naturali, fotografie realistiche, voci credibili, video convincenti e testi ben costruiti, più diventa necessario comprendere quando dietro ciò che stiamo osservando esiste un intervento umano e quando, invece, entra in gioco una tecnologia capace di generare o modificare contenuti.
È in questo scenario che assume particolare importanza il 2 agosto 2026, data dalla quale diventano applicabili importanti obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act europeo, anche se sarebbe sbagliato immaginare quella giornata come il momento nel quale l’intero regolamento sia entrato improvvisamente in funzione, perché l’applicazione della normativa europea sull’intelligenza artificiale è progressiva, alcune disposizioni erano operative già in precedenza e altre arriveranno negli anni successivi.
Il significato di questa fase, tuttavia, è molto chiaro: più l’intelligenza artificiale diventa capace di assomigliare alla comunicazione e alla creatività umane, più diventa importante rendere riconoscibile la sua presenza nei casi stabiliti dalla legge, senza trasformare la trasparenza in un ostacolo all’innovazione e senza trattare nello stesso modo utilizzi profondamente diversi tra loro.
Quando la conversazione sembra umana, sapere che non lo è diventa importante
Immaginiamo di cercare informazioni sul sito di un Comune, di una struttura ricettiva o di un servizio aperto al pubblico e di fare una conversazione nella quale riceviamo risposte immediate, formulate in maniera naturale, capaci di tenere conto di quello che abbiamo scritto pochi istanti prima e persino di adattarsi alle nostre richieste, al punto che, se nessuno ce lo dicesse, potrebbe diventare difficile comprendere se dall’altra parte ci sia una persona oppure un sistema automatico.
È proprio questo uno dei casi nei quali interviene il principio di trasparenza dell’AI Act, perché quando una persona interagisce direttamente con un sistema di intelligenza artificiale deve essere informata della natura artificiale dell’interazione nei casi previsti dal regolamento, salvo quando ciò risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta e fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
L’informazione non deve necessariamente trasformarsi in una spiegazione tecnica complessa, ma deve essere chiara, distinguibile e accessibile, e deve essere fornita fin dall’inizio della prima interazione, così che la persona possa comprendere con quale tipo di interlocutore sta comunicando prima di affidarsi alle risposte ricevute.
Questa distinzione diventerà probabilmente sempre più importante proprio perché le macchine stanno perdendo molti dei segnali che in passato le rendevano immediatamente riconoscibili, come il linguaggio rigido, le risposte predefinite o le voci evidentemente artificiali, e stanno entrando invece in una fase nella quale la naturalezza della conversazione potrebbe diventare essa stessa una delle caratteristiche della tecnologia.
Il valore della trasparenza non consiste quindi nel rendere meno intelligente una macchina, ma nel permettere all’essere umano di riconoscerne la presenza.
Un contenuto artificiale non significa necessariamente un’etichetta enorme e visibile
Uno degli equivoci più facili da creare riguarda fotografie, video, registrazioni e testi, perché leggendo in maniera frettolosa le nuove disposizioni si potrebbe arrivare alla conclusione che qualsiasi contenuto realizzato attraverso l’intelligenza artificiale debba essere accompagnato da una scritta visibile che ne dichiari l’origine.
La realtà è più complessa.
Per i sistemi capaci di generare audio, immagini, video o testi sintetici, la disciplina europea prevede, in linea generale e con le eccezioni stabilite dal regolamento, che i fornitori adottino soluzioni che rendano gli output riconoscibili come artificiali attraverso tecniche leggibili dalle macchine, utilizzando strumenti adeguati allo stato della tecnologia e alle caratteristiche del contenuto prodotto.
Per comprendere il concetto possiamo pensare non tanto a un cartello stampato sopra ogni fotografia, quanto a un’informazione tecnica sulla provenienza del contenuto, capace di aiutare strumenti e piattaforme a riconoscere il fatto che quel materiale sia stato generato o modificato artificialmente.
Questa informazione tecnica non deve però essere immaginata come una firma perfetta, indistruttibile e impossibile da rimuovere, perché la normativa tiene conto dello stato dell’arte e della fattibilità tecnica, chiedendo che le soluzioni siano efficaci, interoperabili, robuste e affidabili nella misura in cui ciò sia concretamente possibile.
Il passaggio è importante perché, in un ambiente digitale nel quale produrre un’immagine estremamente credibile richiede sempre meno tempo e competenze, la sfida potrebbe spostarsi progressivamente dalla sola individuazione del falso alla capacità di ricostruire la provenienza e l’autenticità dei contenuti che circolano.
Per alcuni sistemi già esistenti c’è tempo fino al 2 dicembre 2026
Il quadro europeo aggiornato prevede anche una fase transitoria che merita di essere spiegata, perché i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 non sono stati trattati esattamente come quelli introdotti successivamente.
Per questi sistemi, lo specifico obbligo tecnico relativo alla marcatura leggibile dalle macchine degli output sintetici può essere soddisfatto entro il 2 dicembre 2026.
Si tratta però di una transizione molto circoscritta, che non deve essere interpretata come uno spostamento generale di tutti gli obblighi di trasparenza a dicembre, perché riguarda quello specifico adempimento tecnico per determinati sistemi già presenti sul mercato, mentre le altre disposizioni dell’articolo 50 seguono il proprio calendario.
Anche i contenuti già generati e messi a disposizione prima dell’applicazione dei nuovi obblighi non devono essere considerati automaticamente soggetti a una nuova etichettatura retroattiva.
Il punto più delicato arriva quando l’artificiale può essere scambiato per realtà
La situazione cambia profondamente quando un contenuto non si limita a essere creato artificialmente, ma viene costruito in modo da apparire come la registrazione credibile di qualcosa che potrebbe essere realmente accaduto, ad esempio facendo sembrare che una persona abbia pronunciato parole mai dette, partecipato a una situazione mai avvenuta oppure compiuto un’azione completamente inventata.
È in questo territorio che incontriamo i deepfake, cioè immagini, audio o video generati o manipolati artificialmente che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti, o comunque plausibilmente reali, in maniera tale da poter apparire falsamente autentici.
Qui la trasparenza non può essere affidata soltanto a informazioni tecniche che il cittadino comune non è in grado di vedere, perché nei casi disciplinati dal regolamento chi utilizza professionalmente questi contenuti deve rendere nota la loro natura artificiale in una forma che possa essere percepita dal pubblico.
Il motivo è comprensibile anche senza conoscere il linguaggio giuridico del regolamento, perché se una società perde progressivamente la capacità di distinguere una dichiarazione realmente pronunciata da una costruita, una scena documentata da una scena inventata e una voce autentica da una ricostruita artificialmente, il problema non rimane confinato alla tecnologia ma comincia a riguardare la credibilità delle informazioni sulle quali costruiamo le nostre decisioni.
Creare con l’intelligenza artificiale non significa necessariamente creare un deepfake
Allo stesso tempo sarebbe sbagliato trasformare qualsiasi immagine o video generato artificialmente in qualcosa di automaticamente sospetto, perché una creazione fantastica, un’illustrazione dichiaratamente artistica, un paesaggio impossibile o una ricostruzione evidentemente immaginaria non diventano deepfake soltanto perché sono stati prodotti attraverso un sistema di intelligenza artificiale.
Il punto decisivo riguarda soprattutto la capacità del contenuto di apparire falsamente autentico o vero rispetto a persone, luoghi, oggetti, entità ed eventi reali o plausibili, ed è questa caratteristica che distingue una rappresentazione creativa da un contenuto potenzialmente capace di alterare la percezione di ciò che è realmente accaduto.
Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche, di fantasia o analoghe, inoltre, il regolamento tiene conto della necessità di non compromettere inutilmente l’esperienza dell’opera, mantenendo però gli obblighi di trasparenza nei casi in cui risultano applicabili.
La libertà di immaginare non viene cancellata: ciò che cambia è la responsabilità nel momento in cui l’immaginazione viene presentata come realtà.
Cosa succede ai testi realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale?
La questione diventa particolarmente interessante quando passiamo dalle immagini alla scrittura, perché giornalisti, blogger, comunicatori, uffici stampa, pubbliche amministrazioni e professionisti possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per confrontare documenti, organizzare informazioni, sintetizzare materiale complesso, costruire una prima bozza o migliorare un testo sul quale successivamente interviene una persona.
Anche qui bisogna evitare una semplificazione: non esiste un obbligo generale secondo il quale qualsiasi testo prodotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale debba essere accompagnato da una dichiarazione che ne segnali l’origine artificiale.
L’AI Act prende in considerazione in particolare i testi generati o manipolati attraverso l’intelligenza artificiale e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, un concetto che può comprendere temi legati alla politica, ai processi democratici, all’amministrazione pubblica, alla giustizia, ai diritti fondamentali, alla sicurezza, alla salute, all’ambiente, all’economia, alla finanza, alla scienza e ad altri sviluppi di rilievo per il dibattito collettivo.
Esiste però una distinzione fondamentale: quando il testo è realmente sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione, lo specifico obbligo di dichiarare che quel contenuto è stato generato o manipolato artificialmente non si applica.
Questo significa che l’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale all’interno del processo di produzione di un articolo non determina automaticamente l’obbligo di etichettare quel testo, purché esista realmente quel controllo umano sostanziale previsto dalla normativa.
La revisione umana non può ridursi a cambiare qualche parola
Il punto è particolarmente importante perché sarebbe troppo semplice considerare “revisione umana” qualsiasi intervento minimo svolto dopo la generazione automatica di un testo, come correggere un errore grammaticale, modificare la punteggiatura o sostituire qualche parola prima della pubblicazione.
Il controllo deve entrare nella sostanza del contenuto, verificandone informazioni, attendibilità, significato e correttezza complessiva, e chi esercita la responsabilità editoriale deve poter decidere realmente se approvare il testo, modificarlo, integrarlo oppure respingerlo.
In altre parole, la presenza dell’essere umano non può essere soltanto simbolica.
Quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata come supporto, il valore del controllo editoriale sta proprio nella capacità di non accettare automaticamente ciò che viene prodotto, ma di sottoporlo allo stesso tipo di verifica critica che dovrebbe accompagnare qualsiasi informazione destinata al pubblico.
Da questo punto di vista, una delle domande più interessanti del futuro potrebbe non essere più “chi ha scritto materialmente ogni parola?”, ma “chi ha verificato ciò che viene pubblicato e chi se ne assume la responsabilità?”
Uno strumento molto potente resta comunque uno strumento
Le professioni della comunicazione utilizzano da tempo banche dati, archivi digitali, sistemi di ricerca, programmi di videoscrittura, registratori, strumenti di trascrizione e software di correzione, e l’intelligenza artificiale aggiunge a questo insieme capacità enormemente più avanzate, perché permette di analizzare rapidamente grandi quantità di informazioni, mettere in relazione documenti diversi, elaborare sintesi e produrre strutture iniziali sulle quali lavorare.
La vera differenza non è quindi semplicemente tra chi utilizza l’intelligenza artificiale e chi non la utilizza, ma tra chi la adopera mantenendo una capacità critica e una responsabilità effettiva e chi invece trasferisce alla macchina l’intero processo senza controllare seriamente il risultato.
È una distinzione destinata probabilmente a diventare centrale non soltanto nel giornalismo, ma in moltissime professioni nelle quali l’intelligenza artificiale sarà progressivamente integrata dentro strumenti di uso quotidiano.
Correggere non significa necessariamente trasformare
Lo stesso principio deve essere utilizzato quando parliamo di fotografie, audio e video, perché molti strumenti digitali possono ormai utilizzare tecniche di intelligenza artificiale per rimuovere rumore, migliorare una registrazione, correggere piccoli difetti o intervenire su caratteristiche tecniche di un contenuto.
La normativa prevede specifiche eccezioni all’obbligo tecnico di marcatura quando il sistema svolge una funzione assistiva di editing standard oppure quando non modifica sostanzialmente i dati di input o il loro significato, proprio per evitare che una normale operazione di correzione venga trattata nello stesso modo di una trasformazione capace di modificare profondamente ciò che il contenuto rappresenta.
La differenza può essere intuitivamente compresa pensando che migliorare la qualità di una fotografia non equivale a inserire artificialmente una persona facendola apparire presente in un luogo nel quale non si trovava, così come pulire una registrazione non equivale a ricostruire una voce per farle pronunciare parole mai dette.
Questi esempi aiutano a spiegare il principio generale, ma non sono formule giuridiche automatiche, perché ogni situazione deve essere valutata considerando il funzionamento del sistema, il tipo di intervento effettuato e il significato finale del contenuto.
Nella scuola l’innovazione incontra limiti particolarmente delicati
Il mondo dell’istruzione è uno degli ambienti nei quali l’intelligenza artificiale potrebbe offrire possibilità molto interessanti, dalla costruzione di esercizi personalizzati alla spiegazione adattata alle esigenze dello studente, fino alla simulazione di conversazioni linguistiche o alla produzione di materiali didattici diversificati.
Quando studenti o docenti interagiscono direttamente con un sistema di intelligenza artificiale, nei casi disciplinati dall’AI Act devono poter essere informati della natura artificiale dell’interazione, salvo quando questa sia già evidente dal contesto e tenendo conto delle eccezioni previste dalla normativa.
Esiste però un terreno sul quale il regolamento europeo ha scelto una linea molto più netta: i sistemi destinati a riconoscere o cercare di capire le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione sono vietati, salvo specifiche eccezioni legate a ragioni mediche o di sicurezza.
Questo significa che utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutare uno studente a comprendere un argomento è profondamente diverso dal sottoporlo a un sistema che, attraverso dati biometrici, tenti di capire automaticamente se si trovi in uno stato di nervosismo, noia o in un’altra particolare condizione emotiva, perché la tecnologia può essere utilizzata per ampliare le possibilità della didattica senza per questo trasformarsi in un osservatore permanente della dimensione emotiva degli studenti.
Anche le pubbliche amministrazioni dovranno imparare a distinguere gli utilizzi
Un Comune potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale per fornire informazioni sui servizi, facilitare una prenotazione, aiutare un visitatore a orientarsi sul territorio, tradurre contenuti oppure costruire strumenti di assistenza digitale, e proprio questi esempi dimostrano quanto possa essere sbagliato parlare genericamente di “uso dell’intelligenza artificiale” come se ogni applicazione avesse lo stesso livello di rischio e producesse gli stessi obblighi.
A seconda del sistema adottato, della funzione che svolge, del ruolo assunto dall’amministrazione e del livello di rischio previsto dalla normativa, cambiano infatti anche gli adempimenti, le valutazioni necessarie e le forme di trasparenza e controllo richieste.
Per questo l’innovazione nella pubblica amministrazione non può coincidere semplicemente con l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici, ma richiede la capacità di comprenderne il funzionamento, individuare quale disciplina si applica e mantenere una responsabilità organizzativa e umana sulle modalità con cui vengono utilizzati.
Il calendario europeo continua oltre il 2 agosto 2026
Un’altra precisazione indispensabile riguarda le date, perché il 2 agosto 2026 rappresenta certamente una tappa centrale, soprattutto per gli obblighi di trasparenza, ma non costituisce il punto finale dell’applicazione dell’AI Act.
Il regolamento segue infatti un calendario progressivo che è stato ulteriormente modificato nel luglio 2026, quando l’Unione europea è intervenuta anche sui tempi previsti per una parte significativa della disciplina dedicata ai sistemi ad alto rischio.
Secondo il nuovo calendario, gran parte delle disposizioni del Capo III relative alla classificazione, ai requisiti e agli obblighi dei sistemi ad alto rischio troverà applicazione dal 2 dicembre 2027 per i sistemi individuati attraverso l’articolo 6, paragrafo 2, e l’Allegato III, mentre per quelli collegati ai prodotti regolamentati individuati dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’Allegato I la data arriverà al 2 agosto 2028.
Queste modifiche mostrano con chiarezza che la regolamentazione europea dell’intelligenza artificiale non è un edificio già completamente terminato, ma un sistema destinato a essere applicato, precisato e aggiornato mentre continuano a evolvere sia la tecnologia sia gli strumenti necessari per governarla.
Dalla protezione dei dati alla trasparenza sulla natura dei contenuti
Negli ultimi decenni abbiamo imparato lentamente a considerare i dati personali come qualcosa che merita protezione, chiedendoci chi li raccoglie, perché vengono utilizzati e quali diritti abbiamo quando entrano nei sistemi digitali.
La diffusione dell’intelligenza artificiale aggiunge oggi un’altra esigenza, diversa ma destinata probabilmente a diventare altrettanto importante: comprendere, nei casi previsti dalla normativa, quando l’interazione o il contenuto che abbiamo davanti possiedono una natura artificiale.
Non si tratta tecnicamente della proclamazione di un nuovo diritto autonomo chiamato “diritto di sapere quando qualcosa è artificiale”, perché il regolamento costruisce piuttosto una serie di specifici obblighi di trasparenza, ma il risultato pratico è quello di offrire alle persone maggiori strumenti per riconoscere determinati sistemi e determinati contenuti generati o manipolati artificialmente.
È una questione che supera il semplice rapporto con la tecnologia, perché le informazioni influenzano decisioni pubbliche, reputazioni personali, comportamenti economici, rapporti sociali e perfino la maniera attraverso la quale costruiamo quotidianamente la nostra rappresentazione della realtà.
Più diventerà semplice produrre qualcosa che sembra vero senza esserlo, più diventerà importante costruire strumenti tecnologici, culturali e normativi capaci di aiutarci a comprendere da dove proviene ciò che abbiamo davanti.
La sfida non è scegliere tra essere umano e macchina
Il dibattito sull’intelligenza artificiale viene spesso ridotto a due posizioni opposte, quella di chi immagina una tecnologia capace di risolvere quasi qualsiasi problema e quella di chi la considera soprattutto una minaccia per il lavoro, la creatività e le relazioni umane, mentre la realtà probabilmente sarà molto più complessa e sarà costruita attraverso una continua collaborazione tra capacità umane e sistemi artificiali.
Questa tecnologia può aiutare una piccola organizzazione a svolgere attività prima molto costose, può fornire agli insegnanti nuovi strumenti, può rendere più accessibili alcuni servizi pubblici, può facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue differenti, può sostenere attività di ricerca e può rendere disponibili capacità che soltanto pochi anni fa sarebbero sembrate irraggiungibili.
Ma proprio la crescita di queste possibilità rende indispensabile non confondere l’utilità della tecnologia con la rinuncia alla responsabilità, perché ogni volta che una macchina entra in un processo destinato a produrre informazioni, comunicazioni o servizi rivolti alle persone diventa necessario comprendere quale ruolo stia effettivamente svolgendo e quali controlli debbano continuare a rimanere nelle mani degli esseri umani.
Quando una macchina conversa direttamente con noi nei casi disciplinati dall’AI Act dobbiamo poter comprendere che l’interazione è artificiale, quando determinati contenuti sintetici possono apparire autentici devono entrare in gioco le forme di trasparenza previste dal regolamento e, quando l’intelligenza artificiale contribuisce alla produzione di informazioni destinate al pubblico, la presenza di una vera revisione umana può diventare decisiva anche per stabilire quali obblighi si applicano.
Forse, allora, il punto più importante di questa nuova fase non consiste nel chiedersi se le macchine diventeranno capaci di fare sempre più cose, perché questa evoluzione è già davanti ai nostri occhi, ma nel decidere quanto saremo capaci di utilizzare strumenti sempre più potenti senza rinunciare alla nostra capacità di comprenderli, controllarli e assumerci la responsabilità delle decisioni prese attraverso di essi.
La tecnologia continuerà a cambiare e probabilmente lo farà molto più velocemente delle nostre abitudini, ma proprio per questo un principio dovrebbe accompagnare l’intera trasformazione: l’intelligenza artificiale può ampliare enormemente ciò che siamo capaci di fare, mentre la responsabilità delle scelte deve continuare ad avere un riferimento umano.





