Moncil — settembre 2026
Nel luglio del 2017 scrivevo di ius soli.
Rileggendomi nove anni dopo, riconosco il tono di allora. Era un articolo polemico, figlio di un dibattito politico altrettanto acceso, nel quale la cittadinanza era diventata uno dei terreni sui quali maggioranza e opposizione, europeisti e sovranisti, sostenitori e avversari della riforma misuravano le rispettive distanze.

Da allora sono cambiati governi, maggioranze, opposizioni e perfino le parole con le quali cerchiamo di affrontare il problema.
Abbiamo parlato di ius soli, poi di ius culturae, poi di ius scholae.
La domanda di fondo, invece, è ancora lì.
Che cosa rende davvero una persona italiana?
La legge continua ad avere come riferimento fondamentale la n. 91 del 1992 e attribuisce un ruolo centrale allo ius sanguinis: è cittadino per nascita il figlio di padre o madre italiani. Lo ius soli opera soltanto in fattispecie residuali, per esempio quando i genitori sono ignoti o apolidi oppure non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio. Interno
Per chi nasce in Italia da genitori stranieri esiste un’altra strada: al compimento dei diciotto anni può dichiarare di voler diventare cittadino italiano se ha mantenuto legalmente e senza interruzioni la residenza in Italia dalla nascita. La dichiarazione deve essere resa entro il compimento del diciannovesimo anno. Prefettura
Può quindi accadere che due bambini nascano nello stesso ospedale, crescano nello stesso condominio, frequentino la stessa scuola, parlino lo stesso italiano — magari persino lo stesso dialetto — e giochino nella stessa squadra.
Uno è cittadino italiano dalla nascita.
L’altro no.
Dal punto di vista giuridico la differenza esiste ed è netta.
Dal punto di vista della vita vissuta può diventare molto meno evidente.
Nel 2017 ponevo anche un’altra questione: la distanza tra questa prudenza verso chi cresceva in Italia e la grande apertura dello ius sanguinis nei confronti dei discendenti degli italiani emigrati nel mondo.

Su quel versante, nel frattempo, il legislatore è intervenuto.
Nel 2025 sono state introdotte limitazioni all’acquisto automatico della cittadinanza per discendenza per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza. Tra le condizioni oggi previste assumono rilievo, in determinate fattispecie, il fatto che un genitore o un nonno possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio. Ministero degli Affari Esteri
La materia è talmente delicata che la nuova disciplina ha già raggiunto la Corte costituzionale. Nel luglio 2026 la Consulta ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’applicazione delle nuove limitazioni ai discendenti nati all’estero prima della riforma. Gazzetta Ufficiale
Dunque una domanda che nel 2017 sembrava quasi provocatoria oggi lo è molto meno.
Se chiediamo a chi nasce a migliaia di chilometri dall’Italia di dimostrare un rapporto più concreto con il nostro Paese, quale valore attribuiamo al rapporto costruito da chi in Italia nasce, cresce, studia e vive?
Non è necessariamente una contraddizione.
Ma certamente è una questione da affrontare.
Il referendum che non era sullo ius soli
Nel giugno 2025 gli italiani sono stati chiamati a votare anche sulla cittadinanza.
Vale la pena precisarlo perché nel dibattito pubblico le cose finiscono facilmente per sovrapporsi: non era un referendum sullo ius soli.
Il quinto quesito chiedeva di dimezzare da dieci a cinque anni il requisito di residenza legale richiesto allo straniero maggiorenne extracomunitario per poter chiedere la concessione della cittadinanza italiana. Dait
Il referendum non raggiunse il quorum.
Sul quesito della cittadinanza votò in Italia il 30,59% degli aventi diritto. Prefettura
Questo è il dato giuridicamente decisivo: non essendo stata raggiunta la partecipazione richiesta dall’articolo 75 della Costituzione, l’abrogazione non ebbe effetto.
Ma ce n’è un altro che merita di essere ricordato.
Fra coloro che espressero un voto valido in Italia, 9.023.538 votarono Sì, pari al 65,49%, e 4.754.415 votarono No, pari al 34,51%. Includendo anche il voto all’estero, le percentuali rimasero sostanzialmente analoghe: 65,34% Sì e 34,66% No. Città Metropolitana di Milano
Tradotto senza forzature: quasi sette elettori su dieci non parteciparono; tra quelli che scelsero di partecipare, circa due su tre votarono a favore della riduzione da dieci a cinque anni.
Sono due fatti contemporaneamente veri.
Ed entrambi vanno rispettati.
Non sarebbe corretto affermare che il 65% degli italiani volesse quella riforma, perché il 65% riguardava i voti validi espressi.
Ma sarebbe altrettanto arbitrario trasformare automaticamente il quasi 70% degli astenuti in altrettanti contrari.
Non sappiamo che cosa avrebbero votato.
Sappiamo che non hanno votato.
Però ormai non votiamo più come una volta
E qui entra un problema che va ben oltre la cittadinanza.
Il dato del 30,59% non nasce in un Paese nel quale normalmente nove cittadini su dieci partecipano alle consultazioni e, improvvisamente, sette su dieci hanno scelto di disertare soltanto quel referendum.
Da almeno quindici anni la partecipazione elettorale italiana mostra una tendenza al ribasso.
Alle elezioni politiche per la Camera aveva votato il 75,20% nel 2013 e il 72,94% nel 2018. Nel 2022 l’affluenza è scesa al 63,91%, il livello più basso registrato fino ad allora per una consultazione politica nazionale. Dait
Alle elezioni europee del 2024 siamo scesi addirittura al 49,69%; nelle amministrative svoltesi contemporaneamente nei Comuni interessati votò invece il 62,62%. Interno
Anche i referendum abrogativi conoscono da tempo livelli di partecipazione molto bassi: nel referendum sulle trivellazioni del 2016 votò complessivamente il 31,18% degli aventi diritto. Interno
Le diverse consultazioni non sono perfettamente comparabili. Alle politiche si elegge un Parlamento; alle comunali un sindaco; nei referendum abrogativi esiste il quorum e la stessa astensione può essere utilizzata politicamente come strategia per impedirne il raggiungimento.
Ma il quadro complessivo rimane.
L’astensione non è più un’eccezione. È diventata uno degli elementi strutturali della nostra democrazia.
Questo non rende meno valido il quorum previsto dalla Costituzione.
Rende però più difficile utilizzare il non voto per attribuire agli astenuti un’opinione che non hanno espresso.
Nel 2025 possiamo dire con certezza tre cose: il referendum sulla cittadinanza non raggiunse il quorum; la grande maggioranza degli elettori rimase a casa; tra coloro che votarono validamente prevalse nettamente il Sì.
Tutto il resto è interpretazione.
Sangue, scuola o vita vissuta?
Il Parlamento continua intanto a discutere di cittadinanza.
Esistono proposte molto differenti. Alcune riguardano i minori nati in Italia, altre collegano maggiormente l’acquisto della cittadinanza alla frequenza scolastica, altre propongono condizioni differenti o più restrittive. Alla Camera risultano ancora assegnate alla Commissione Affari costituzionali diverse proposte di modifica della legge n. 91 del 1992. Camera
E allora, spogliata delle bandiere politiche, la questione ritorna quasi elementare.
Che cosa significa appartenere a un Paese?
Il sangue?
La nascita?
Cinque, dieci o vent’anni trascorsi nello stesso luogo?
La scuola?
La lingua?
Il lavoro?
Il pagamento delle tasse?
La partecipazione alla vita della comunità?
La cittadinanza è naturalmente uno status giuridico, non soltanto un sentimento. Attribuisce diritti civili e politici e comporta doveri. È quindi inevitabile che uno Stato stabilisca condizioni precise per acquisirla. Lo stesso Ministero dell’Interno la definisce come il rapporto tra individuo e Stato cui l’ordinamento collega la pienezza dei diritti civili e politici. Interno
Il problema non è dunque scegliere tra avere regole e non averne.
Il problema è stabilire quali regole descrivano meglio il rapporto reale tra una persona e l’Italia del 2026.
Nel 2017 concludevo ricordando i milioni di italiani emigrati e i loro discendenti.
Nove anni dopo una parte di quella disciplina è stata modificata proprio perché il legislatore ha ritenuto che il sangue, da solo e senza limiti generazionali o ulteriori legami, potesse non essere sempre sufficiente.
Ed è qui che il vecchio articolo incontra quello nuovo.
Abbiamo cominciato a chiederci quanto debba essere concreto il legame con l’Italia di una persona che nasce e vive dall’altra parte del mondo ma possiede un antenato italiano.
Rimane da decidere quanto debba essere considerato concreto il legame di un ragazzo che quell’Italia la vede ogni mattina aprendo la finestra.
Nel 2017 pensavo probabilmente di avere già una risposta.
Nove anni dopo preferisco lasciare aperta la domanda.
Non perché non esistano opinioni legittime e diverse.
Ma perché i numeri raccontano una realtà più complicata degli slogan: una legge nata nel 1992, una società profondamente cambiata, uno ius sanguinis appena ridisegnato, proposte parlamentari ancora differenti tra loro e un referendum che non ha raggiunto il quorum ma nel quale, tra chi si è espresso, quasi due persone su tre hanno indicato la stessa direzione.
E sullo sfondo c’è un’altra questione che forse dovrebbe preoccuparci tutti, qualunque opinione abbiamo sulla cittadinanza.
Sempre meno cittadini utilizzano il voto per farci sapere che cosa pensano.
Così, mentre continuiamo a domandarci chi debba diventare cittadino, rischiamo di dimenticare di chiederci perché tanti di quelli che cittadini lo sono già abbiano smesso di esercitare uno dei diritti che meglio definiscono quella condizione.
Forse, nove anni dopo, il punto dal quale ricominciare è proprio questo.
La cittadinanza non è soltanto qualcosa che si riceve.
È anche qualcosa che si esercita.
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